Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Toscana,  in persona del suo presidente della giunta;
avverso  gli  artt. 37,  commi  2 e 3, e 49, comma 1 lettera d, della
legge  regionale  27 luglio  2004,  n. 38,  intitolata  «Norme per la
disciplina  della  ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque
minerali, di sorgente e termali», pubblicata nel Boll. Uff. n. 29 del
4 agosto 2004.

    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 settembre
2004 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    Nel   quadro   delle  iniziative  per  unificare  le  indicazioni
metrologiche  (e quindi le unita' di misura) in ambito europeo, anche
con  riguardo  all'ingresso  della  Gran  Bretagna nella CEE, dopo la
direttiva   n. 71/316/CEE  del  Consiglio,  sono  state  adottate  la
direttiva  n. 75/106 CEE del Consiglio intitolata «riavvicinamento in
volume  di  alcuni  liquidi  in  imballaggi  preconfezionati»,  e  la
direttiva  n. 75/107/CEE  del  Consiglio, intitolata «riavvicinamento
delle   legislazioni...   relative   alle  bottiglie  impiegate  come
recipienti-misura».  Queste  due ultime direttive, del dicembre 1974,
sono  state  recepite con il decreto-legge 3 luglio 1976, convertito,
nella legge 19 agosto 1976, n. 614. Il titolo I di tale decreto-legge
concerne  gli  imballaggi preconfezionati, ed il successivo titolo II
le  bottiglie recipienti-misure. Gli artt. 2, 5 e 6 del decreto-legge
fanno  parte  del  titolo  I,  e  quindi  si collegano alla direttiva
n. 75/106/CEE.  L'art. 2  del  decreto-legge utilizza la parola (e la
nozione di) «volume» e, ai commi terzo e quarto distingue tra «volume
nominale  del  contenitore»  («volume di liquido che l'imballaggio si
ritiene  debba  contenere»)  e  «volume  effettivo  del  contenitore»
(«volume   di   liquido  che  esso  effettivamente  contiene...  alla
temperatura  di  20 gradi centigradi»). Il successivo art. 5 pone (in
conformita'  con  l'allegato I, punto 1 alla direttiva n. 75/106/CEE)
limiti  alle  tolleranze  consentite,  tra l'altro disponendo che «il
volume  effettivo  non  deve  essere  inferiore  in  media  al volume
nominale». L'art. 6 del citato decreto-legge, intitolato «indicazioni
metrologiche»  prevede  l'iscrizione  del  volume  nominale  espresso
utilizzando  come  unita'  di  misura  il  litro,  il centilitro e il
millilitro,   e  vieta  iscrizioni  metrologiche  diverse  da  quelle
previste.
    La  legge regionale toscana menzionata - che concerne soltanto le
acque  minerali,  di  sorgente  e termali - all'art. 37, commi 2 e 3,
utilizza  invece  la  espressione  «capacita'  nominale» e la intende
«definita alla temperatura di 20 gradi centigradi». Senonche',
        a)   la  parola  «capacita»  e'  utilizzata  dalla  direttiva
n. 75/107/CEE   e   conseguentemente   nel   titolo   II  del  citato
decreto-legge con riguardo alle «bottiglie recipiente-misure CEE»; e
        b)   il  riferimento  alla  temperatura  concerne  il  volume
effettivo, e non il volume nominale.
    Questi  scostamenti,  secondo  gli operatori del settore, possono
ingenerare    confusione   nei   consumatori;   mentre   il   secondo
«considerando»  della  direttiva  n. 75/106/CEE recita «per informare
correttamente  i consumatori e' opportuno indicare il modo secondo il
quale   devono   risultare   sugli   imballaggi   preconfezionati  le
indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido. ..».
    Per  quanto  precede,  l'art. 37, commi 2 e 3, in esame contrasta
con l'art. 117, primo comma Cost. ed invade le competenze legislative
esclusive dello Stato in materia di «pesi, misure» e di «tutela della
concorrenza»  (art. 117,  secondo  comma,  lettere  R ed E Cost.). Le
differenze  di  linguaggio  e  di  nozioni  dianzi  segnalate possono
sottrarre  qualche  operatore  economico  al  dovere di rispettare le
regole  poste  per  una corretta competizione e per la protezione dei
consumatori,  e  quindi  favorirlo  consentendogli ingiusti vantaggi.
Comunque,  la  disciplina  delle indicazioni metrologiche deve essere
compresa nella anzidetta materia «pesi, misure»: le regole in materia
hanno  effettivita'  se  sono  applicate dalla generalita'; e sarebbe
inutile  prescrivere  pesi  e misure unificati e comuni, se fosse poi
consentito a singoli operatori non osservare le correlate indicazioni
metrologiche unificate e comuni.
    Le considerazioni che precedono valgono anche per l'art. 49 della
legge  in  esame, che prevede l'emanazione di «norme regolamentari di
attuazione»  per  disciplinare  «specificamente»  anche «le capacita'
nominali  dei  contenitori  e  le  tolleranze  ammesse». Anzitutto si
osserva  che  le  tolleranze  sono,  come  accennato,  definite dalla
direttiva  n. 75/106/CEE prima ancora che dalla legislazione statale.
Comunque la disposizione teste' riportata recata dall'art. 49 comma 1
lettera  d) contrasta con i gia' indicati parametri costituzionali; e
la regione non puo' produrre norme regolamentari in materia riservata
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato, e per di piu'
norme regolamentari incompatibili con l'ordinamento comunitario.
    Si  confida  che la regione emendi sollecitamente la legge di che
trattasi, senza necessita' di una sentenza della Corte.