Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo presidente della giunta; avverso gli artt. 37, commi 2 e 3, e 49, comma 1 lettera d, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38, intitolata «Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali», pubblicata nel Boll. Uff. n. 29 del 4 agosto 2004. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 settembre 2004 (si depositera' estratto del relativo verbale). Nel quadro delle iniziative per unificare le indicazioni metrologiche (e quindi le unita' di misura) in ambito europeo, anche con riguardo all'ingresso della Gran Bretagna nella CEE, dopo la direttiva n. 71/316/CEE del Consiglio, sono state adottate la direttiva n. 75/106 CEE del Consiglio intitolata «riavvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati», e la direttiva n. 75/107/CEE del Consiglio, intitolata «riavvicinamento delle legislazioni... relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura». Queste due ultime direttive, del dicembre 1974, sono state recepite con il decreto-legge 3 luglio 1976, convertito, nella legge 19 agosto 1976, n. 614. Il titolo I di tale decreto-legge concerne gli imballaggi preconfezionati, ed il successivo titolo II le bottiglie recipienti-misure. Gli artt. 2, 5 e 6 del decreto-legge fanno parte del titolo I, e quindi si collegano alla direttiva n. 75/106/CEE. L'art. 2 del decreto-legge utilizza la parola (e la nozione di) «volume» e, ai commi terzo e quarto distingue tra «volume nominale del contenitore» («volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere») e «volume effettivo del contenitore» («volume di liquido che esso effettivamente contiene... alla temperatura di 20 gradi centigradi»). Il successivo art. 5 pone (in conformita' con l'allegato I, punto 1 alla direttiva n. 75/106/CEE) limiti alle tolleranze consentite, tra l'altro disponendo che «il volume effettivo non deve essere inferiore in media al volume nominale». L'art. 6 del citato decreto-legge, intitolato «indicazioni metrologiche» prevede l'iscrizione del volume nominale espresso utilizzando come unita' di misura il litro, il centilitro e il millilitro, e vieta iscrizioni metrologiche diverse da quelle previste. La legge regionale toscana menzionata - che concerne soltanto le acque minerali, di sorgente e termali - all'art. 37, commi 2 e 3, utilizza invece la espressione «capacita' nominale» e la intende «definita alla temperatura di 20 gradi centigradi». Senonche', a) la parola «capacita» e' utilizzata dalla direttiva n. 75/107/CEE e conseguentemente nel titolo II del citato decreto-legge con riguardo alle «bottiglie recipiente-misure CEE»; e b) il riferimento alla temperatura concerne il volume effettivo, e non il volume nominale. Questi scostamenti, secondo gli operatori del settore, possono ingenerare confusione nei consumatori; mentre il secondo «considerando» della direttiva n. 75/106/CEE recita «per informare correttamente i consumatori e' opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido. ..». Per quanto precede, l'art. 37, commi 2 e 3, in esame contrasta con l'art. 117, primo comma Cost. ed invade le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di «pesi, misure» e di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettere R ed E Cost.). Le differenze di linguaggio e di nozioni dianzi segnalate possono sottrarre qualche operatore economico al dovere di rispettare le regole poste per una corretta competizione e per la protezione dei consumatori, e quindi favorirlo consentendogli ingiusti vantaggi. Comunque, la disciplina delle indicazioni metrologiche deve essere compresa nella anzidetta materia «pesi, misure»: le regole in materia hanno effettivita' se sono applicate dalla generalita'; e sarebbe inutile prescrivere pesi e misure unificati e comuni, se fosse poi consentito a singoli operatori non osservare le correlate indicazioni metrologiche unificate e comuni. Le considerazioni che precedono valgono anche per l'art. 49 della legge in esame, che prevede l'emanazione di «norme regolamentari di attuazione» per disciplinare «specificamente» anche «le capacita' nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse». Anzitutto si osserva che le tolleranze sono, come accennato, definite dalla direttiva n. 75/106/CEE prima ancora che dalla legislazione statale. Comunque la disposizione teste' riportata recata dall'art. 49 comma 1 lettera d) contrasta con i gia' indicati parametri costituzionali; e la regione non puo' produrre norme regolamentari in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e per di piu' norme regolamentari incompatibili con l'ordinamento comunitario. Si confida che la regione emendi sollecitamente la legge di che trattasi, senza necessita' di una sentenza della Corte.